27 ottobre 2011

Diritto di opzione fra Assegno di invalidità e Indennità di disoccupazione

Circolare INPS n. 138 del 26 ottobre 2011
 
Con la Circolare n. 138 del 26 ottobre 2011 L’INPS fornisce istruzioni operative in merito a quanto stabilito con la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234, con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 236 del 19 luglio 1993, nonché dell’articolo 1 della stessa Legge, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
 
A tale proposito, l’INPS precisa, fra l’altro, che per un corretto esercizio del diritto di opzione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità.

• Circolare INPS n. 138 del 26 ottobre 2011 (formato .pdf 44,01 Kb)