Legge 17 luglio 1890, n. 6972
  
CAPO I - DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
Art. 1.
Sono istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni 
altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:
a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia
b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, 
od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.
La presente legge non innova le disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di 
risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.
Con decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione 
possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione 
quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione o dell'istruzione, in base alle 
tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di 
assistenza, i quali saranno tuttavia conservati (1) (2).
Art. 2.
Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza e assistenza soggette alla presente legge:
a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenuti col contributo di soci, o con 
oblazioni di terzi;
b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a 
devoluzione a favore della beneficenza pubblica;
c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio (3).
I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni 
senza la preventiva autorizzazione del sottoprefetto (4) e sono sottoposti alla vigilanza 
dell'autorità medesima allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia (5).
Il sottoprefetto  (4) ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e 
beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica 
fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza o 
della beneficenza (5).
Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle legg i  
sanitarie (5).
Art. 3.
In ogni Comune è istituita una Congregazione di carità  (6) con  le attribuzioni, che le sono 
assegnate dalla presente legge. Alla Congregazione di carità (6) saranno devoluti i beni
destinati ai poveri, giusta l'art. 832 del codice civile (7).
  
CAPO II - ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 4.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di 
carità  (6) o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle 
tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.