Contenuti delle direttive dell’UE in materia di lotta alla discriminazione Direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica Tutela dalla discriminazione per motivi di origine etnica o razziale nell’ambito lavorativo e formativo, dell’istruzione, della previdenza sociale, dell’appartenenza a organizzazioni e dell’accesso a beni e servizi. Definizioni di discriminazione e molestie dirette e indirette. Misure positive per garantire l’effettiva applicazione del principio di uguaglianza. Diritto di ricorrere tramite procedimento giudiziario o amministrativo, con pene appropriate per coloro che discriminano. Eccezioni limitate al principio dell’uguaglianza di trattamento, ad esempio nei casi in cui la differenza di trattamento sulla base della razza o dell’origine etnica costituisce un requisito lavorativo reale. Condivisione dell’onere della prova nelle cause amministrative e civili: la vittima deve dimostrare la presunta discriminazione e il convenuto deve provare la non violazione del principio di pari trattamento. Presenza di un’organizzazione in ogni Stato membro per promuovere l’uguaglianza di trattamento e fornire assistenza alle vittime di discriminazioni razziali. Direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro contro la discriminazione sul lavoro per motivi di religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali Principio della parità di trattamento in ambito lavorativo e formativo a prescindere da religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali. Clausole identiche a quelle della direttiva sull’uguaglianza razziale per quanto riguarda le definizioni di discriminazione e molestie, le azioni positive, i diritti di risarcimento e l’onere della prova. Obbligo per i datori di lavoro di adottare delle soluzioni ragionevoli per permettere ad una persona disabile, qualificata per il lavoro in questione, di svolgere la formazione o l’impiego retribuito. Eccezioni limitate al principio dell’uguaglianza di trattamento, ad esempio nel caso in cui ci sia necessità di preservare l’etica di un’organizzazione religiosa, oppure laddove un datore di lavoro abbia la necessità legittima di assumere un lavoratore appartenente a una determinata fascia d’età Proposta di direttiva COM(2008) 426 recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro Questa nuova direttiva, adottata dalla Commissione a luglio 2008 e attualmente in fase di discussione, propone quanto segue: Parità di trattamento nelle aree della protezione sociale, incluse previdenza e sanità, istruzione e accesso a beni e servizi commercialmente disponibili al pubblico, incluso l’alloggio. La direttiva vieterà discriminazione diretta e indiretta, molestie e vittimizzazione. Per quanto riguarda le persone disabili, vigerà l’obbligo di garantire accessibilità generale e «soluzioni ragionevoli». Entrambi i principi sono soggetti alla condizione che non imporranno un onere sproporzionato ai fornitori di servizi. I vostri diritti e doveri La legislazione dell’UE in materia di lotta alla discriminazione istituisce un insieme di diritti e doveri in tutti gli Stati membri, incluse procedure per fornire assistenza alle vittime di episodi di discriminazione. I vostri diritti - Tutti i cittadini dell’Unione europea hanno diritto a: tutela legale dalla discriminazione diretta e indiretta per motivi di origine etnica o razziale in ambito di istruzione, previdenza sociale, sanità e accesso a beni e servizi parità di trattamento in ambito lavorativo e formativo indipendentemente da origine etnica o razziale, religione o convinzioni personali, tendenze sessuali, handicap o età prendere provvedimenti per combattere la discriminazione basata sui motivi precedenti ottenere aiuto da un’organizzazione nazionale che promuove la parità di trattamento e fornisce aiuto alle vittime della discriminazione razziale. ricorrere per via giudiziaria o amministrativa (conciliazione) e aspettarsi pene appropriate per coloro che discriminano I vostri doveri - Come datori di lavoro dell’UE siete tenuti a: applicare il principio di parità di trattamento a prescindere da origine etnica o razziale, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali in ambito lavorativo e formativo adottare misure ragionevoli per soddisfare le esigenze delle persone portatrici di handicap, inclusi provvedimenti appropriati per permettere a tali persone l’accesso all’impiego e alla formazione, purché questo non comporti un onere sproporzionato garantire accesso paritario all’impiego, inclusi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, all'orientamento e alla formazione professionale, incluse esperienza pratica di lavoro e appartenenza e partecipazione a organizzazioni adottare un sistema di classificazione del lavoro per stabilire la remunerazione basato sui medesimi criteri, a prescindere da origine etnica e razziale, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.