Una questione di privacy fa rischiare multe salate ai disabili italiani

I contrassegni europei per le auto di persone disabili devono essere omogenei, lo prevede la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea n. n° 8546/98 - fascicolo interistituzionale n° 95/0353 -SYN, del 18 Maggio 1998.
La raccomandazione citata definisce la forma del contrassegno, stabilendone il colore che deve essere azzurro chiaro, con il simbolo della carrozzina bianco su fondo azzurro scuro.

In Italia fino a qualche mese fa questa immagine non poteva essere utilizzata perché andava contro alla nostra legge sulla Privacy: il pittogramma della carrozzina identifica infatti che la persona disabile sia alla guida dell’auto ma la legge italiana non permetteva l’identificazione della natura dell’autorizzazione.
A causa di questi dettagli i disabili italiani hanno rischiato di prendere una multa (salata) parcheggiando nelle strisce dedicate in un qualsiasi Stato dell’Unione Europea con il proprio contrassegno da ben 12 anni.

L’Aula del Senato ha però recentemente approvato il disegno di legge n.1720 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. L'articolo 42 modifica una norma del Codice della Privacy e quindi rende formalmente possibile l’adozione anche in Italia del modello di Contrassegno Unificato Disabili Europeo.
Di seguito l'articolo del dl che apre all'introduzione del Contrassegno europeo. Il decreto legge ora attende la seconda lettura da parte della Camera.

Art. 42. Modifiche all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide

1. All’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per fini di cui al comma 1, le generalità
e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».